Sez. 1, Ordinanza n. 32878 del 17/12/2025 (Rv. 676390-01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE | Decreto emesso in sede di omologa - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Esclusione - Provvedimento reso all'esito del
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - APPROVAZIONE - OMOLOGAZIONE - IN GENERE
reclamo sul primo davanti alla corte d’appello - Ricorso straordinario per cassazione - Ammissibilità - Fondamento - Fattispecie.
Il decreto con cui il Tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, poiché è emesso all'esito di un procedimento di natura contenziosa ed è, quindi, idoneo al giudicato, ma, essendo reclamabile ai sensi dell'art. 183, comma 1, l.fall., non è definitivo e, quindi, soggetto a ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost., il quale è, invece, proponibile avverso il provvedimento della corte d'appello conclusivo del giudizio sull'eventuale reclamo. (Nella specie, la S.C. ha confermato il provvedimento della Corte d'appello che, in sede di reclamo avverso il decreto di omologazione della proposta concordataria, ne ha rilevato l'inammissibilità in presenza dei presupposti di cui all'art. 173 l.fall., ritenuti invece insussistenti dal giudice di prime cure).
Legge Falliment. art. 173, Legge Falliment. art. 161 com. 2, Legge Falliment. art. 161 com. 3, Legge Falliment. art. 183 CORTE COST., Costituzione art. 111 com. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)