Sez. 6, Ordinanza n. 92 del 24/01/1968 Cc. (dep. 23/03/1968) Rv. 107261 - 01
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE -CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE -TEMPORANEITA O NON ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLA CONVIVENZA - IRRILEVANZA.*
NOTIFICAZIONI IN MATERIA PENALE -CONSEGNATARIO DELLA COPIA NOTIFICATA - CONVIVENTE -TEMPORANEITA O NON ISCRIZIONE ANAGRAFICA DELLA CONVIVENZA - IRRILEVANZA.*
La dimostrazione che il consegnatario di un atto processuale ha una residenza anagrafica diversa da quella del destinatario di esso (nella specie avviso di deposito della sentenza) e del tutto irrilevante perche le risultanze del certificato anagrafico non escludono che una persona si sia temporaneamente trasferita presso congiunti, lasciando invariata la residenza anagrafica e determinando in tal modo una situazione di convivenza, che e di per se sufficiente agli effetti dello art.169 cod.proc.pen. (Conf.106544, anno 1968, ed ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 169 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)