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Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 21218 del 02/10/2020 (Rv. 659310 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Giudizio di divisione ex art. 600, comma 2, c.p.c. all’interno del processo di esecuzione - Estinzione del processo esecutivo - Impugnazione - Sospensione del giudizio di divisione ex art. 337, comma 2, c.p.c. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2020-10-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/659310-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI

Nell'ambito del processo di esecuzione di beni indivisi, il giudizio di divisione del bene pignorato, sebbene strumentale alla liquidazione del compendio immobiliare, costituisce un procedimento incidentale di cognizione che resta autonomo rispetto alla procedura espropriativa; ne consegue che, ove il giudizio di esecuzione venga dichiarato estinto, e la relativa pronuncia sia stata impugnata, è possibile disporre la sospensione del giudizio di divisione ex art. 337, comma 2, c.p.c. in attesa del passaggio in giudicato di tale pronuncia.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 600 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 337 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 601

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)