diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 6072 del 18/04/2012 (Rv. 621923 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI | Giudizio di divisione dei beni indivisi pignorati (c.d. divisione endoesecutiva) - Natura - Parentesi di cognizione nel procedimento esecutivo - Configurabilità - Collegamento funzionale col procedimento esecutivo - Sussistenza - Conseguenze - Permanenza in capo all'attore della qualità di creditore - Necessità - Difetto di legittimazione originaria o sopravvenuta dell'attore - Domanda di divisione formulata del debitore, da altro creditore munito di titolo esecutivo o da altro litisconsorte ai sensi dell'art. 1113, comma terzo, cod. civ. - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2012-04-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621923-01

ESECUZIONE FORZATA - BENI INDIVISI

In tema di espropriazione di beni indivisi, il giudizio con cui si procede alla divisione (cd. divisione endoesecutiva), pur costituendo una parentesi di cognizione nell'ambito del procedimento esecutivo, dal quale rimane soggettivamente ed oggettivamente distinto, tanto da non poterne essere considerato né una continuazione né una fase, è, tuttavia, ad esso funzionalmente correlato. Ne consegue che il giudizio di divisione dei beni pignorati non può essere iniziato e, se iniziato, non può proseguire ove venga meno in capo all'attore la qualità di creditore e, con essa, la legittimazione e l'interesse ad agire, a meno che a tale deficienza - originaria o sopravvenuta - non si rimedi con una valida domanda di scioglimento della comunione formulata dal debitore convenuto, da altro creditore munito di titolo esecutivo, o, ancora, da alcuno dei litisconsorti necessari indicati nell'art. 1113, terzo comma, cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 599, Cod. Proc. Civ. art. 601, Cod. Proc. Civ. art. 784, Cod. Civ. art. 1113 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)