Sez. 3, Sentenza n. 8152 del 29/01/2004 Cc. (dep. 25/02/2004) Rv. 227513 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO | Rinuncia al mandato del difensore di fiducia - Nomina dello stesso come difensore di ufficio - Legittimità - Condizioni.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - DI UFFICIO
È legittima la nomina, in qualità di difensore di ufficio dell'imputato, rimasto privo di difesa a seguito di rinuncia all'incarico del legale da lui designato, del medesimo professionista, salva l'ipotesi di incompatibilità idonea a pregiudicare l'utile esercizio della difesa medesima, che deve essere rappresentata dal difensore e vagliata dal giudice, a nulla rilevando la mancata iscrizione del designato nell'apposito albo di cui all'art. 97, comma secondo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 96 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 96 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 97 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 97 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)