Sez. 4, Sentenza n. 4853 del 03/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229373 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE | Motivi di ricorso - Questione di diritto sollevata per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione - Questione sorta a seguito di pronuncia della Corte Costituzionale - Ammissibilità - Limiti - Sentenza interpretativa di rigetto - Inammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - RICORSO - IN GENERE
In caso di sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale, la quale ha il limitato effetto di far sorgere nel giudizio "a quo" una preclusione endoprocessuale, ma non è munita dell'efficacia "erga omnes" propria delle sentenze dichiarative di illegittimità costituzionale, i poteri di cognizione della Corte di cassazione non possono estendersi oltre i limiti dell'effetto devolutivo del ricorso. Il limite consegue al principio di diritto secondo cui le questioni di diritto sostanziale possono essere sollevate per la prima volta davanti alla Corte di cassazione - così venendo meno la preclusione per le violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello - sempre che si tratti di deduzioni di pura legittimità o di questioni di puro diritto insorte dopo il giudizio di secondo grado in forza di "ius superveniens" o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 609, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 609
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)