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Sez. 3, Sentenza n. 11160 del 12/11/1997 (Rv. 509767 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE | Applicabilità - Condizioni - Danno causato da terzi o anomalie preesistenti all'inizio del rapporto di custodia - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/509767-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - PRESUNZIONE DI COLPA - IN GENERE

L'applicazione della presunzione di cui all'art. 2051 cod. civ. richiede due presupposti: a) che la cosa sia causa diretta del danno; b) che colui chiamato a rispondere del danno abbia un effettivo potere fisico sulla cosa. In presenza di tali elementi, a nulla rileva che il danno sia stato causato da vizi od anomalie insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (nella specie, la Corte ha ritenuto responsabile ex art. 2051 cod. civ. il proprietario di un appartamento dei danni causati all'appartamento sottostante da infiltrazioni di acqua, causate da difetti delle tubazioni preesistenti all'acquisto dell'immobile soprastante da parte del convenuto).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)