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Sez. 3, Sentenza n. 15429 del 10/08/2004 (Rv. 576492 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO | Ipotesi di responsabilità oggettiva - Configurabilità - Portata - Fortuito - Causa di esclusione - Configurabilità - Fondamento - Condizioni - Limiti.
Stato
decisa il 2004-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576492-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - IN GENERE - INCENDIO

La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia (art. 2051 cod. civ.) ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario, e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione, e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicché anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (Nel fare applicazione dei suindicati principi, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva nel caso escluso la responsabilità del custode di una macchina per la distribuzione di oroscopi sistemata all'esterno di una sala giochi dal medesimo gestita, argomentando dalla non pericolosità della stessa e non riconoscendo viceversa rilievo alcuno alla circostanza che fosse "a tutti" nota l'utilizzazione impropria che di tale macchina era solito fare il minore, rimasto danneggiato in conseguenza della caduta della medesima, sulla quale si era "arrampicato").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)