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Sez. 5 - , Sentenza n. 17479 del 31/05/2022 (Rv. 664863 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Birra e bevande alcoliche - Accise - Versamento tardivo - Sanzione - Riduzione - Requisiti di cui all'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 471 del 1997 dopo la modifica di cui all'art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011 - Applicabilità anche ai giudizi in corso - Sussistenza - Fondamento - Limiti.
Stato
decisa il 2022-05-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664863-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di sanzioni per il ritardo nel versamento dell'accisa su birre e bevande alcoliche, l'art. 13, comma 1, d.lgs. n. 471 del 1997, è stato novellato dall'art. 23, comma 31, del d.l. n. 98 del 2011, conv. con modif. in l. n. 111 del 2011, così permettendo che la riduzione della sanzione per il ritardato versamento dell'accisa, in caso di ritardo non superiore ai quindici giorni, operi per ogni ipotesi, dunque anche prescindendo dalla sussistenza di garanzia reale o personale per l'intero credito, trattandosi di requisito espunto, con applicabilità immediata di detta normativa, incidendo essa favorevolmente sull'entità della sanzione ed essendo quest'ultima l'oggetto dell'impugnazione prospettata in giudizio dal contribuente ed atteso il disposto dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997.

Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 31 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 art. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)