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Sez. 5, Sentenza n. 8751 del 10/04/2013 (Rv. 626328 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Processo tributario - Irrogazione di sanzioni - Funzione determinativa e limitativa dell'oggetto del giudizio - "Ius superveniens" favorevole al contribuente - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-04-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/626328-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

In tema di sanzioni per il ritardo nel versamento dell'accisa su birre e bevande alcoliche, l'art. 13, comma primo, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, è stato novellato dall'art. 23, comma 31, del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, così permettendo che la riduzione della sanzione per il ritardato versamento dell'accisa, in caso di ritardo non superiore ai quindici giorni, operi per ogni ipotesi, dunque anche prescindendo dalla sussistenza di garanzia reale o personale per l'intero credito, trattandosi di requisito espunto, con applicabilità immediata di detta normativa, incidendo essa favorevolmente sull'entità della sanzione ed essendo quest'ultima l'oggetto dell'impugnazione prospettata in giudizio dal contribuente ed atteso il disposto dell'art. 3, comma 3, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 13 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3 com. 3, Decreto Legge 06/07/2011 num. 98 art. 23 com. 31 CORTE COST., Legge 15/07/2011 num. 111 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)