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Sez. 5, Sentenza n. 11345 del 06/11/2002 Cc. (dep. 11/03/2003) Rv. 224111 - 01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Successione normativa - False comunicazioni sociali nel testo riformulato dal d.lgs. 11 aprile 2002, n. 61 - Accertamento da parte del giudice dell'esecuzione dei presupposti di reato richiesti dalla nuova disciplina - Ammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 2002-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224111-01

ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di false comunicazioni sociali, la nuova formulazione del reato, introdotta dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, comporta che, per i fatti pregressi giudicati con sentenza irrevocabile, spetta al giudice dell'esecuzione, sulla base dello schema procedimentale dell'art. 666, comma quinto, cod. proc. pen., accertare se sussistano nella fattispecie, già giudicata, i requisiti previsti dalla nuova disciplina (quali, ad esempio, il superamento delle soglie di punibilità). In ipotesi di accertamento negativo, si determinano gli effetti dell'"abolitio criminis", in quanto il fatto non è più previsto dalla legge come reato, con conseguente possibilità di revoca della sentenza definitiva, ai sensi degli artt. 2, comma secondo, cod. pen. e 673 cod. proc. pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 666 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 666 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Decreto Legisl. 11/04/2002 num. 61 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)