Sez. 5, Sentenza n. 26859 del 05/04/2004 Cc. (dep. 15/06/2004) Rv. 229864 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - procedimento - IN GENERE | Richiesta di revoca della sentenza di condanna per sopravvenuta abolitio criminis - Poteri del giudice dell'esecuzione - Limiti - Fattispecie: reati di cui agli artt. 223, comma secondo, n. 1, legge fallimentare e art. 2621 cod. civ., riformulati in virtù degli articoli 1 e 4 D.Lgs. n. 61 del 2002.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - procedimento - IN GENERE
È illegittimo il provvedimento del giudice dell'esecuzione che rigetti la richiesta di revoca della sentenza, per sopravvenuta abolitio criminis (art. 673 cod. proc. pen.), affermando la sussistenza della continuità normativa tra la disciplina vigente e quella previgente senza accertare, alla luce della sentenza di cui si chiede la revoca, se gli elementi specializzanti introdotti dalla nuova normativa - in aggiunta a quanto previsto dalla previgente norma incriminatrice - abbiano formato oggetto di accertamento giudiziale rispetto al quale l'imputato abbia avuto modo di difendersi, posto che il giudice dell'esecuzione deve compiere un accertamento rigorosamente limitato al contenuto ed alla portata della sentenza di condanna e qualora gli elementi richiesti dalla nuova norma non abbiano formato oggetto di detto accertamento ed il fatto come accertato dal giudice di merito rientri nell'ambito dell'abolitio criminis, egli deve applicare l'art. 2, comma secondo, cod. pen.. (In applicazione di questo principio la S.C. ha censurato il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza di revoca di una sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 223, comma secondo, n. 1, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta impropria) in relazione all'art. 2621 cod. civ. (false comunicazioni sociali), riformulati dagli artt. 1 e 4 D.Lgs. n. 61 del 2002, ed ha affermato che, poichè dalla sentenza del Tribunale emerge una sopravvalutazione nel bilancio, da parte dell'imputato, della voce rimanenze di magazzino, ma non risulta alcun elemento idoneo a consentire la verifica del superamento delle soglie di punibilità, secondo la nuova disciplina dettata dall'art. 2621 cod. civ., non può affermarsi che sussiste continuità normativa tra vigente e previgente disciplina, non solo con riguardo all'ipotesi della bancarotta fraudolenta impropria ma anche all'ipotesi delle false comunicazioni sociali).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2621 CORTE COST., Legge 11/04/2002 num. 61 art. 1 CORTE COST., Legge 11/04/2002 num. 61 art. 4, Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 223 com. 2 n. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)