Sez. U, Sentenza n. 1113 del 24/02/1981 (Rv. 411675 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OMISSIONE ADDEBITABILE AD UN ENTE PUBBLICO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - DANNI PER OMESSA ASSICURAZIONE - IN GENERE - OMISSIONE ADDEBITABILE AD UN ENTE PUBBLICO - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI.*
La regola dell'attribuzione all'autorita giudiziaria ordinaria delle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali puo essere invocata, in tema di risarcimento del danno per omissione contributiva addebitabile all'ente pubblico, solo nell'ipotesi in cui la durata e l'entita delle inadempienze contributive risultino gia da pronuncia del giudice amministrativo o da esplicito riconoscimento dell'ente datore di lavoro, sicche la controversia sia limitata al quantum del risarcimento. (V 3660/80, mass n 407525).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)