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Sez. 1, Ordinanza n. 3167 del 07/02/2025 (Rv. 674056-01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE | Lettere dell'alfabeto - Brevettabilità come marchio d'impresa - Ammissibilità - Condizioni - Efficacia preclusiva dell'utilizzazione da parte altrui - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/674056-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO (ESCLUSIVITA' DEL MARCHIO) - DEBOLE O FORTE

In tema di marchi d'impresa, la lettera dell'alfabeto, seppur singolarmente considerata, è brevettabile come tale, ai sensi della nuova formulazione dell'art. 16 del r.d. n. 929 del 1942, riformato dal d.lgs. n. 480 del 1992, in attuazione della dir. CEE 89/104, che include espressamente le lettere tra i segni suscettibili di registrazione, purché idonei a svolgere una funzione distintiva dei prodotti e dei servizi di un'impresa, salvi i limiti di cui ai successivi artt. 18 e 21. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, secondo cui le mere varianti formali erano insufficienti ad escludere la confondibilità del marchio, il cui nucleo espressivo era rappresentato dall'uso della lettera "e").

Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 21, Decreto Legisl. 12/04/1992 num. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)