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Sez. 1, Sentenza n. 14684 del 25/06/2007 (Rv. 597337 - 01)

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE | Lettere dell'alfabeto - Brevettabilità come marchio d'impresa - Ammissibilità - Condizioni - Efficacia preclusiva dell'utilizzazione da parte altrui - Limiti - Fattispecie relativa all'utilizzazione come marchio d'impresa di lettera appartenente ad una lingua straniera.
Stato
decisa il 2007-06-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597337-01

BENI - IMMATERIALI - MARCHIO - DEBOLE O FORTE

La brevettabilità di una lettera dell'alfabeto come marchio d'impresa, messa in dubbio anteriormente alla riforma di cui al d.lgs. 4 dicembre 1992, n. 480, di attuazione della direttiva CEE n. 89/104 del 21 dicembre 1989, non è più contestabile a seguito della nuova formulazione dell'art. 16 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929, che include espressamente le lettere tra i segni suscettibili di registrazione, purché idonei a svolgere una funzione distintiva dei prodotti e dei servizi di un'impresa, e salvi i limiti di cui agli artt. 18 e 21 del r.d. cit.: le lettere dell'alfabeto, infatti, pur costituendo, in sé e per sé considerate, segni normalmente destinati (da soli o in combinazione con altre lettere, in singole parole o in frasi o periodi più complessi) ad una funzione comunicativa quali strumenti di linguaggio, possono essere utilizzate (a prescindere dall'eventuale caratterizzazione grafica che sia stata loro conferita) come segni identificativi di prodotti o attività, e cioè per una funzione che non è quella loro propria, e che proprio per questo può assumere efficacia distintiva, che non preclude però a chiunque lo voglia di utilizzare quella stessa lettera secondo la sua naturale destinazione di strumento di linguaggio. A maggior ragione devono quindi ritenersi tutelabili come marchi d'impresa lettere appartenenti ad una lingua straniera (nella specie, la lettera "omega" maiuscola della lingua greca), relativamente alle quali è ancora meno frequente non solo l'uso in funzione distintiva, ma la sua stessa utilizzazione in funzione semantica come tramite linguistico di comunicazione.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 16, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 18, Regio Decr. 21/06/1942 num. 929 art. 21, Decreto Legisl. 04/12/1992 num. 480

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)