Sez. 1 - , Ordinanza n. 25335 del 25/10/2017 (Rv. 645936 - 02)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione finanziaria – Violazione degli obblighi informativi – Art. 28 e 29 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 – Differenze – Effetti – Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione finanziaria, nell’ipotesi di operazione inadeguata od in conflitto d'interessi, la violazione dell'obbligo guridico di astensione a carico dell'intermediario esclude la necessità dell'accertamento del nesso causale, da ritenersi in "re ipsa"; invece nella differente ipotesi dell'inosservanza dell’obbligo di informazione attiva, specificamente prevista dall’art. 28, comma 2, del Regolamento Consob n. 11522 del 1998, l’esistenza del nesso causale andrà accertata in concreto, non potendosi escludere che l’investitore, una volta correttamente informato, avrebbe deciso di dar corso ugalmente all'investimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto estraneo al sindacato di legittimità l’apprezzamento compiuto dal giudice di merito circa la sussistenza del nesso causale tra l’inosservanza dell’obbligo informativo e l’evento dannoso).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)