Sez. U, Sentenza n. 6777 del 15/11/1983 (Rv. 431478 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DIPENDENTI DELLA S.I.A.E.- CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONTROVERSIA CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO, AI FINI DELL'INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE, DELLE PRESTAZIONI IN PRECEDENZA SVOLTE ALLE DIPENDENZE DELLA S.E.D.R.I.M. - INCLUSIONE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DIPENDENTI DELLA S.I.A.E.- CONTROVERSIE INERENTI AL RAPPORTO DI LAVORO - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - CONTROVERSIA CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO, AI FINI DELL'INQUADRAMENTO E TRATTAMENTO ECONOMICO DEL DIPENDENTE, DELLE PRESTAZIONI IN PRECEDENZA SVOLTE ALLE DIPENDENZE DELLA S.E.D.R.I.M. - INCLUSIONE.*
La giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie inerenti al rapporto di lavoro dei dipendenti della S.i.A.E. (società italiana degli autori ed editori), in considerazione della qualità di ente pubblico economico del datore di lavoro e della conseguente natura privatistica di detto rapporto, non trova deroga, in favore della giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, per il caso in cui il dipendente chieda, ai fini del proprio inquadramento e trattamento economico, che vengano computate anche le prestazioni in precedenza svolte alle dipendenze della S.e.D.R.i.M. (società Esercizio diritti riproduzione meccanica), prima che la stessa venisse soppressa e rilevata dalla S.i.A.E. (R.d. 18 maggio 1942 n. 1369), atteso che tale domanda non investe direttamente provvedimenti autoritativi e discrezionali, resi dalla S.i.A.E. Nell'Esercizio del proprio potere di autorganizzazione in Sede di assunzione dei compiti svolti dalla S.e.D.R.i.M., ed a fronte dei quali le posizioni del personale hanno natura e consistenza di meri interessi legittimi, ma bensì riguarda Atti di gestione del singolo rapporto di lavoro, posti in essere dall'ente pubblico, al pari di qualsiasi altro imprenditore privato, nell'Esercizio della propria autonomia negoziale. (V 4734/80, mass n 408545; (V 2585/79, mass n 398918).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 26 CORTE COST., Regio Decr. 18/05/1942 num. 1369
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)