Sez. U, Sentenza n. 2585 del 07/05/1979 (Rv. 398918 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - DERIVANTI DAL POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - DERIVANTI DA UN ATTO ESECUTIVO DEL PROVVEDIMENTO GENERALE DI AUTORGANIZZAZIONE ED AVENTI AD OGGETTO L'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO O LA DIPENDENZA DEL LICENZIAMENTO DALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI RISTRUTTURAZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO DI LAVORATORI DELLA SIAE PER SOPPRESSIONE DELLA SEDE.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - CONTROVERSIE CON I DIPENDENTI - DERIVANTI DAL POTERE DI AUTORGANIZZAZIONE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA - DERIVANTI DA UN ATTO ESECUTIVO DEL PROVVEDIMENTO GENERALE DI AUTORGANIZZAZIONE ED AVENTI AD OGGETTO L'ESISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO O LA DIPENDENZA DEL LICENZIAMENTO DALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI RISTRUTTURAZIONE - GIURISDIZIONE DELL'AGO - FATTISPECIE IN TEMA DI LICENZIAMENTO DI LAVORATORI DELLA SIAE PER SOPPRESSIONE DELLA SEDE.*
Le controversie di lavoro subordinato con un ente pubblico economico sottratte alla giurisdizione del giudice ordinario, siccome involgenti il potere di auto-organizzazione dell'ente, sono soltanto quelle che hanno per oggetto la legittimita dei provvedimenti generali con cui l'ente abbia predisposto o modificato le proprie strutture in conformita dei fini che persegue. Rientrano, percio, nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto la legittimita degli Atti che l'ente ha posto in essere, nello Esercizio dell'ordinaria attivita di gestione, in ordine alla posizione dei singoli soggetti con i quali e entrato in rapporto. In particolare, mentre non e sindacabile il provvedimento con il quale l'ente abbia ristrutturato la propria organizzazione sopprimendo una determinata articolazione periferica dei propri uffici, rientra invece nella giurisdizione del giudice ordinario l'accertamento sia della sussistenza del rapporto di lavoro subordinato dei lavoratori licenziati con l'ente pubblico economico che della dipendenza o meno del licenziamento di tali lavoratori da tale ristrutturazione. (nella specie: i lavoratori erano stati assunti da un agente "di ruolo" della SIAE e licenziati a seguito della soppressione della sua Sede). (Conf 1381/78, mass n 390757).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)