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Sez. 6, Sentenza n. 3093 del 06/10/1999 Cc. (dep. 29/11/1999) Rv. 215279 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni tra presenti - Svolgimento di attività criminosa - Nozione - Attività criminosa ulteriore rispetto a fatti già emersi - Irrilevanza - Sequestro di persona a scopo di estorsione - Liberazione dell'ostaggio - Attività degli autori del reato diretta ad assicurare il prezzo del riscatto - Va considerata come attività criminosa in atto.
Stato
decisa il 1999-10-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215279-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)

In tema di intercettazioni ambientali, ai fini della verifica del presupposto dello svolgimento di attività criminosa in atto, non può dirsi che tale presupposto non ricorra per il fatto che la presunta attività criminosa risulti essere ulteriore rispetto ai fatti criminosi già emersi a seguito delle indagini pregresse, non essendo siffatta limitazione prevista né espressamente né implicitamente dalla legge. In ogni caso, l'attività diretta alla assicurazione del profitto del reato, pur essendo posta in essere "post delictum", attiene comunque alla condotta delittuosa consumata, della quale costituisce il completamento "economico" o, se si vuole, una delle "conseguenze ulteriori", il che autorizza a definirla "attività criminosa" ai sensi e per gli effetti dell'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen. (Fattispecie di sequestro di persona a scopo di estorsione, nella quale le operazioni di intercettazione ambientale erano state attivate, dopo la liberazione dell'ostaggio, al fine sia di individuare gli autori del reato sia di accertare la loro attività diretta ad assicurare il prezzo del riscatto).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 630 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)