Sez. 6, Sentenza n. 4533 del 21/11/1997 Cc. (dep. 17/02/1998) Rv. 210316 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI) | Intercettazioni ambientali in luoghi di privata dimora - Fondati motivi che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa - Necessità che tale attività risulti da indagini già effettuate - Esclusione.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - AMMISSIBILITÀ (LIMITI)
Ai fini dei presupposti legittimanti le intercettazioni fra presenti in luogo di privata dimora, la condizione contemplata dall'art. 266, comma secondo, cod. proc. pen., consistente nel fondato motivo di ritenere che in uno di detti luoghi si stia svolgendo l'attività criminosa, non può dirsi insoddisfatta per il fatto che tale presunta attività risulti essere ulteriore rispetto ai fatti criminosi già emersi a seguito delle indagini pregresse, non essendo siffatta limitazione prevista né espressamente né implicitamente dalla legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)