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Sez. 2, Sentenza n. 1134 del 12/04/1972 (Rv. 357571 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 2948 N 4, 2955 N 2 E 2956 N 1 COD CIV - EFFETTI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1972-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357571-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE ILLEGITTIMITA COSTITUZIONALE DEGLI ARTICOLI 2948 N 4, 2955 N 2 E 2956 N 1 COD CIV - EFFETTI - PRESCRIZIONE - DECORRENZA.*

A seguito della sentenza della Corte costituzionale n 63 del 1966 che ha dichiarato la incostituzionalita degli artt 2948 n 4, 2955 n 2 e 2956 n 1 cod civ per la parte in cui tali norme consentivano che la prescrizione del diritto alla retribuzione iniziasse a decorrere durante il rapporto di lavoro subordinato, il calcolo per la decorrenza del periodo prescrizionale va fatto partendo dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, non potendosi tener conto della circostanza che, di fatto, fra il sorgere del credito e la data della citazione introduttiva del giudizio sia gia decorso un lasso di tempo pari o superiore al periodo prescrizionale. (Conf 863'72, mass n 357079; 2603'70, mass n 348991; 1930'69, mass n (Conf 341081).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2956 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)