Sez. L - , Ordinanza n. 19859 del 26/07/2018 (Rv. 649972 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Decorrenza del termine di prescrizione - Possesso di "status" - Iscrizione in elenchi - Riconoscimento successivo - Irrilevanza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
In tema di controversie concernenti prestazioni assicurative o previdenziali, ove tra i presupposti della prestazione richiesta vi sia il previo riconoscimento di uno "status" all'interno di elenchi specifici, la mancata iscrizione in detti elenchi non incide sul decorso del termine di prescrizione previsto dalla legge, atteso che la sussistenza di tale elemento costitutivo può essere chiesta e dimostrata nel giudizio avente ad oggetto la stessa prestazione. (Nella specie, relativa a un infortunio sul lavoro di un coltivatore diretto, la S.C. ha affermato che il termine triennale di prescrizione del diritto all'indennizzo decorre dalla data dell'infortunio e non dalla successiva pronuncia giudiziale di riconoscimento dello "status" di coltivatore diretto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)