Sez. L, Sentenza n. 10108 del 02/05/2006 (Rv. 589846 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE | Cessione di ramo di azienda - Peculiari condizioni del cessionario idonee a rendere probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro - Nullità del contratto per frode alla legge n. 223 del 1991 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - CAUSA - ILLICEITÀ - FRODE ALLA LEGGE
Dal sistema di garanzie apprestate dalla legge n. 223 del 1991 non è possibile enucleare un precetto che vieti, ove siano in atto situazioni che possano condurre agli esiti regolati dalla legge, di cedere l'azienda, ovvero di cederla solo a condizione che non sussistano elementi tali da rendere inevitabili quegli esiti; né un divieto del genere è desumibile dalle altre disposizioni che regolano la cessione di azienda (art. 2112 cod. civ; art. 47 legge n. 428 del 1990). Conseguentemente, non è in frode alla legge, né concluso per motivo illecito - non potendo ritenersi tale il motivo perseguito con un negozio traslativo, di addossare ad altri la titolarità di obblighi ed oneri conseguenti - , il contratto di cessione dell'azienda a soggetto che, per le sue caratteristiche imprenditoriali e in base alle circostanze del caso concreto, renda probabile la cessazione dell'attività produttiva e dei rapporti di lavoro. (Nella specie, la Corte. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto la nullità della cessione del ramo di azienda per frode alla disciplina della legge sui licenziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo ex art. 24 legge n. 223 del 1991, sulla base di accertamenti in fatto, quali, fra l'altro, il capitale assai modesto della cessionaria che non svolgeva attività di impresa e aveva tenuto comportamenti non compatibili con l'intento di continuare l'attività rilevata, cessando l'attività e venendo dichiarata fallita appena trascorso l'anno concordato dalla cedente con i sindacati in ordine alla garanzia di mantenimento dei rapporti di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Cod. Civ. art. 1345, Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47, Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)