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Sez. 3 - , Ordinanza n. 9226 del 22/03/2022 (Rv. 664260 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizioni esecutive - Formulazione di domande o deduzione di motivi nuovi rispetto a quelli formulati nell’atto introduttivo - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2022-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/664260-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

Nelle opposizioni esecutive non è ammessa la formulazione di domande nuove, né la deduzione di motivi ulteriori rispetto alle domande avanzate ed ai motivi dedotti nell'atto introduttivo, anche se tali da comportare la caducazione del titolo esecutivo o, comunque, l'insussistenza del diritto del creditore di procedere all'esecuzione forzata.

Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)