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Sez. L, Sentenza n. 14847 del 24/06/2009 (Rv. 608826 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Contributi - Società per azioni a prevalente capitale pubblico aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali - Esonero dal pagamento ex art. 3 del d.lgs.C.p.S. n. 869 del 1947, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 270 del 1988 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/608826-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In materia di cassa integrazione guadagni, le società per azioni a prevalente capitale pubblico aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali sono tenute al pagamento dei relativi contributi, non potendo trovare applicazione l'esonero previsto dall'art. 3 del d.lgs.C.p.S. 12 agosto 1947, n. 869, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 12 luglio 1988, n. 270, in quanto l'art. 23 della legge n. 8 giugno 1990, n. 142 (applicabile "ratione temporis") non ricomprende le società a capitale misto tra gli organismi aventi natura strumentale dell'ente locale per il perseguimento delle finalità pubbliche, dovendosi escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione maggioritaria da parte dell'ente titolare sia idonea a determinare la natura dell'organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 4 com. 1, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 12/08/1947 num. 869 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)