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Sez. L, Sentenza n. 5816 del 10/03/2010 (Rv. 624935 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI | Società a capitale misto - Contributi - Esonero dal pagamento ex art. 3 del d.lgs.C.p.S. n. 869 del 1947, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge n. 270 del 1988 - Esclusione - Fondamento - Fattispecie relativa a società per la gestione di servizi idraulici comunali.
Stato
decisa il 2010-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624935-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI

In tema di contribuzione previdenziale, le società a capitale misto, ed in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali (nella specie, una società per la gestione di servizi idrici comunali) sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione prevista per le imprese industriali degli enti pubblici dall'art. 3 del d.lgs.C.p.S. 12 agosto 1947, n. 869, come sostituito dall'art. 4, comma 1, della legge 12 luglio 1988, n. 270, trattandosi di società di natura essenzialmente privata nella quale l'amministrazione pubblica esercita il controllo esclusivamente attraverso gli strumenti di diritto privato, e dovendosi escludere, in mancanza di una disciplina derogatoria rispetto a quella propria dello schema societario, che la mera partecipazione - pur maggioritaria, ma non totalitaria - da parte dell'ente pubblico sia idonea a determinare la natura dell'organismo attraverso cui la gestione del servizio pubblico viene attuata.

Riferimenti normativi: Legge 12/07/1988 num. 270 art. 4, Legge 08/06/1990 num. 142 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)