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Sez. L, Sentenza n. 27477 del 19/11/2008 (Rv. 605608 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE | Art. 49, comma 1, d.P.R. n. 333 del 1990 - Servizio di reperibilità - In giorno festivo - Attribuzione di un giorno di riposo compensativo - Condizioni - Domanda del lavoratore - Necessità - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/605608-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE

In tema di pubblico impiego privatizzato, l'art. 49, comma 1, del d.P.R. n. 333 del 1990, nell'attribuire al personale dipendente di regioni, comuni, province e degli altri enti pubblici soggetti al citato regolamento, il diritto ad un giorno di riposo compensativo per il servizio di pronta reperibilità che cada in un giorno festivo, pone l'obbligo del recupero delle ore lavorative del giorno di riposo nell'arco della settimana. Ne consegue che, in mancanza di diversa regolamentazione da parte della contrattazione collettiva, la concessione del beneficio presuppone la domanda del dipendente a cui spetta valutare la convenienza di utilizzare il giorno di riposo con prolungamento dell'orario di lavoro negli altri giorni della settimana. (Nella specie, anteriore all'accordo collettivo del 2002 tra l'amministrazione provinciale di Terni e le organizzazioni sindacali, con il quale erano stati regolati questi aspetti del rapporto, la S.C., nell'affermare il principio di cui in massima, ha cassato la sentenza impugnata atteso che i dipendenti, a cui era stata attribuita la speciale indennità di reperibilità prevista dalla normativa vigente, non avevano mai formulato un'istanza per usufruire del riposo compensativo e, pertanto, il mancato godimento non poteva essere imputabile all'amministrazione).

Riferimenti normativi: DPR 03/08/1990 num. 333 art. 1, DPR 03/08/1990 num. 333 art. 49 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)