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Sez. 3, Sentenza n. 17547 del 26/06/2008 (Rv. 603846 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario dell'indennità per i miglioramenti - Obbligazione dell'acquirente, ai sensi dell'art. 1602 cod. civ., al pagamento dell'indennità - Obbligazione solidale con il precedente proprietario o in via esclusiva - Condizioni - Opponibilità all'acquirente del diritto di ritenzione di cui all'art. 17, quarto comma, legge n. 203 del 1982 - Sussistenza.
Stato
decisa il 2008-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/603846-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ

In tema di affitto di fondi rustici, eseguite dall'affittuario opere di miglioramento fondiario, addizioni e trasformazioni, con conseguente suo diritto all'indennità di cui all'art. 16 della legge 3 maggio 1982, n. 203, nel caso di vendita del fondo prima del pagamento all'affittuario dell'indennità per i miglioramenti apportati, sia che il proprietario dichiari, nell'atto di vendita, l'esistenza dell'obbligazione nei confronti dell'affittuario (con conseguente sua liberazione dall'obbligazione stessa), sia che il proprietario ometta tale dichiarazione, l'acquirente è comunque obbligato, ai sensi dell' art. 1602 cod. civ., al pagamento dell'indennità - in via esclusiva, qualora sia stata resa la dichiarazione prevista dal quinto comma dell'art. 17 della legge citata, in via solidale con il precedente proprietario negli altri casi - ed allo stesso, pertanto, l'affittuario può opporre il diritto di ritenzione di cui all'art. 17, quarto comma, della stessa legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1602, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)