Sez. 3, Sentenza n. 26986 del 20/12/2007 (Rv. 600862 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ | Determinazione - Criteri - Fattispecie.
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - MIGLIORAMENTI, ADDIZIONI E TRASFORMAZIONI - INDENNITÀ
In tema di affitto di fondi rustici, se l'affittuario abbia realizzato, su espressa autorizzazione del concedente, miglioramenti, addizioni o trasformazioni, ai sensi dell'art. 16 legge 3 maggio 1982, n. 203 lo stesso ha diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennizzo previsto dall'art. 17, comma secondo, della stessa legge, da liquidare in misura pari alla differenza tra il valore di mercato del fondo alla data di cessazione del rapporto, tenute presenti le opere realizzate in conformità alla ricevuta autorizzazione, e il valore dello stesso fondo alla stessa data, se non fosse stato trasformato. (Nella specie la S. C. ha rigettato il ricorso proposto dall'affittuario affermando che il ricorrente, al fine di dimostrare che il criterio di valutazione dell'indennizzo fatto proprio dai giudici di merito conduceva ad un risultato diverso, rispetto a quello cui si sarebbe pervenuti sottraendo dal valore del fondo alla data del rilascio con i miglioramenti quello dello stesso fondo senza i miglioramenti, avrebbe dovuto far riferimento a dati di mercato e ai miglioramenti esistenti e, pertanto, indennizzabili, e non invocare del tutto apoditticamente i risultati cui era pervenuto il proprio consulente tecnico sul presupposto che erano indennizzabili anche le opere eseguite per l'impianto di essiccazione del tabacco, al momento della cessazione del rapporto non utilizzabile, perché usurato con i bruciatori non a norma, e quindi non costituente miglioramento del fondo).
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 16 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)