Sez. L, Sentenza n. 13531 del 03/12/1999 (Rv. 531824 - 01)
FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - IN GENERE | Obblighi militari - Convenzione italo - francese sulla parificazione del servizio militare svolto nei due paesi - Condizioni - Portata - Parificazione a tutti gli effetti - Configurabilità - Contribuzione previdenziale figurativa - Inclusione.
FORZE ARMATE - SERVIZIO MILITARE OBBLIGATORIO - IN GENERE
Poiché l'art. 3 della convenzione italo - francese firmata a Roma il 28 dicembre 1953 e ratificata con legge 9 marzo 1955 n. 286 prevede che i soggetti che abbiano assolto gli obblighi militari presso le forze armate italiane o francesi saranno considerati, nella ricorrenza delle condizioni previste dalla stessa convenzione, come se avessero soddisfatto gli obblighi militari imposti dalle leggi dei due paesi, il periodo del servizio militare prestato da un cittadino italiano in Francia alle condizioni previste dalla citata convenzione deve considerarsi parificato a quello prestato in Italia a tutti i fini, compresa la sua valutabilità per il riconoscimento della contribuzione pensionistica figurativa (a norma dell'art. 49 legge n. 153 del 1969 nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti).
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 28/12/1953 num. 3, Legge 09/03/1955 num. 286, Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)