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Sez. L, Sentenza n. 262 del 10/01/2008 (Rv. 600974 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO | Periodi di servizio militare ed equiparati - Periodi di cosiddetta rafferma ottenuti dal militare a richiesta dopo il servizio di leva obbligatorio - Disciplina ex art. 49 legge n. 153 del 1969 - Computabilità ai fini pensionistici - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600974-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO

Il prolungamento del servizio militare su domanda dell'interessato oltre i limiti del servizio di leva (cosiddetta rafferma nel servizio) non rileva ai fini del diritto e della determinazione della pensione dell'assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti ai sensi dell'art. 49 della legge n. 153 del 1969, non potendosi configurare, a fronte di una precisa scelta dell'interessato, l'esigenza di evitare che i soggetti protetti subiscano un pregiudizio per quanto attiene al futuro godimento delle prestazioni previdenziali in relazione ad eventi che ne impediscano l'attività lavorativa.

Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 49 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)