Sez. L, Sentenza n. 3707 del 10/06/1980 (Rv. 407561 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (RECESSO DEL DATORE DI LAVORO ALLA SCADENZA DEL RAPPORTO A TERMINE; ACCETTAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE E SUA REISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO).*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - IN GENERE - RISOLUZIONE CONSENSUALE DEL RAPPORTO - AMMISSIBILITA - FATTISPECIE (RECESSO DEL DATORE DI LAVORO ALLA SCADENZA DEL RAPPORTO A TERMINE; ACCETTAZIONE DELLA LIQUIDAZIONE DA PARTE DEL LAVORATORE E SUA REISCRIZIONE NELLE LISTE DI COLLOCAMENTO).*
La particolare disciplina stabilita dal codice civile in materia di Estinzione del rapporto di lavoro (art 2118 e segg cod civ) non esclude che, in base ai principi generali, possano trovare validita ed operativita tutte quelle manifestazioni bilaterali dell'autonomia negoziale che danno luogo alla fattispecie della risoluzione consensuale del contratto. (nella specie, i giudici del merito avevano ritenuto che il contegno tenuto dal lavoratore che, dopo il recesso del datore di lavoro alla scadenza del rapporto a termine, lungi dall'avanzare proteste o riserve, si era limitato ad accettare la liquidazione e si era dato carico di reiscriversi nelle liste di collocamento, poteva essere interpretato come manifestazione di volonta dante luogo alla fattispecie della risoluzione consensuale del contratto. La suprema Corte nel confermare tale decisione ha enunciato il principio di cui alla massima). (V 3382/71, mass n 354931).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)