Sez. L - , Ordinanza n. 27684 del 21/11/2017 (Rv. 646353 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE | Infortunio sul lavoro - Domanda per aggravamento della rendita - Proponibilità - Condizioni - Aggravamento verificatosi oltre il decennio - Irrilevanza - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - IN GENERE
Il periodo di dieci anni dalla data dell'infortunio durante il quale l'infortunato, dichiarato guarito senza postumi permanenti o con postumi inferiori al minimo indennizzabile, può, a norma dell'art. 83, comma 8, del d.P.R. n. 1124 del 1965, chiedere la liquidazione di rendita se, a seguito di aggravamento, i detti postumi abbiano raggiunto la soglia di indennizzabilità, costituisce l'esclusivo periodo di osservazione entro il quale si può tenere conto dei mutamenti dello stato di inabilità del soggetto assicurato, determinandosi dopo il suo decorso una presunzione legale assoluta di immodificabilità dei postumi del fatto lesivo.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)