Sez. 1, Sentenza n. 1606 del 14/02/2000 (Rv. 533803 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Società in liquidazione - Luogo ove si svolge la liquidazione - Rilevanza.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO
Ai fini della dichiarazione di fallimento, nel caso di società in stato di liquidazione la competenza per territorio spetta al tribunale del luogo ove si svolge l'attività liquidatoria, quand'anche non coincidente con quello della sede legale.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)