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Sez. 1, Sentenza n. 523 del 24/01/1996 (Rv. 495553 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO | Determinazione - Criteri - Società in liquidazione - Luogo ove si svolge la liquidazione - Rilevanza.
Stato
decisa il 1996-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/495553-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO

La competenza per territorio per la dichiarazione di fallimento di una società commerciale va determinata con riferimento alla sua sede effettiva, sicché la competenza medesima, nel caso di società in stato di liquidazione, spetta al tribunale del luogo ove si svolge l'attività liquidatoria, anche se tale luogo non coincide con quello della sede legale (nella specie, era rimasto accertato che la società, al momento del deposito della richiesta di fallimento presso il tribunale di Novara, aveva già deliberato il proprio scioglimento anticipato e la messa in liquidazione, con contestuale trasferimento in Perugia della sede legale; che, inoltre, l'azienda di Novara, precedente sede legale della società, era stata affittata a terzi ed in Perugia erano state effettuate, al momento della richiesta di fallimento, le attività inerenti alla liquidazione. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato che il tribunale di Perugia è competente a conoscere della causa avente ad oggetto il fallimento della società).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 9, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)