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Sez. 4, Sentenza n. 702 del 21/11/2003 Cc. (dep. 14/01/2004) Rv. 227089 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - SOMMARIE INFORMAZIONI - ASSUNZIONE DELLE PROVE | Integrazione delle indagini - Ordinanza con cui il GUP dispone che il P.M. rinnovi atti nulli o inutilizzabili - Illegittimità - Sussistenza - Abnormità - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227089-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - UDIENZA - SOMMARIE INFORMAZIONI - ASSUNZIONE DELLE PROVE

È illegittimo il provvedimento del giudice dell'udienza preliminare, il quale, a norma dell'art. 421 bis cod. proc. pen., dichiari l'inutilizzabilità, o altro vizio meramente procedurale, di un atto compiuto dal P.M. nella fase delle indagini preliminari, disponendo che questi provveda a completare le indagini mediante la rinnovazione dell'atto", in quanto l'integrazione prevista dal citato art. 421 bis riguarda esclusivamente gli adempimenti istruttori, e non si estende alla sanatoria dei vizi procedurali. L'ordinanza relativa non è però "abnorme", in quanto non si tratta di provvedimento che, sotto il profilo strutturale, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, né che, sotto il profilo funzionale, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 bis, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 421 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)