Sez. 3, Sentenza n. 44011 del 24/09/2015 Cc. (dep. 02/11/2015) Rv. 265072 - 01
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - MEMORIE E DOCUMENTI | Produzione documentale - Termine - Fino all'inizio della discussione - Ammissibilità.
UDIENZA PRELIMINARE - UDIENZA - ATTI INTRODUTTIVI - MEMORIE E DOCUMENTI
Nel corso dell'udienza preliminare, la produzione di nuovi documenti non soggiace al limite temporale di cui all'art. 127 cod. proc. pen., fino a cinque giorni prima dell'udienza, essendo la produzione ammissibile fino all'inizio della discussione, ai sensi dell'art. 421, comma terzo, cod. proc. pen. senza che ciò comporti lesione del contraddittorio, potendo la controparte chiedere al giudice, a fronte della nuova produzione, un'attività di integrazione probatoria ex art. 422, comma primo, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 127 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 421 bis, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 422 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)