Sez. L, Sentenza n. 3085 del 09/05/1981 (Rv. 413651 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - ENASARCO - AGENTI PENSIONATI ED AGENTI NON PENSIONATI - SUPERSTITI DEGLI UNI E SUPERSTITI DEGLI ALTRI - PENSIONI RELATIVE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA - PENSIONE COMMISURATA A QUELLA DI VECCHIAIA - DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMA - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - ENASARCO - AGENTI PENSIONATI ED AGENTI NON PENSIONATI - SUPERSTITI DEGLI UNI E SUPERSTITI DEGLI ALTRI - PENSIONI RELATIVE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA - PENSIONE COMMISURATA A QUELLA DI VECCHIAIA - DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMA - CRITERI.*
L'art 15 del Reg ENASARCO, approvato con DM 19 settembre 1962, distingue la posizione degli agenti pensionati, attribuendo ai loro superstiti una pensione di reversibilita, da quella degli agenti non pensionati, ai cui superstiti attribuisce una pensione commisurata a quella di vecchiaia. Conseguentemente per la Determinazione di quest'ultima prescinde dalla eta dell'agente, e richiede la utilizzazione del coefficiente dodici virgola quattromilatrecentocinquantotto, corrispondente al sessantesimo anno di eta che si considera raggiunto fittiziamente, e la condizione di un ammontare minimo del conto individuale intestato all'agente, che rappresenta l'equivalente della contribuzione minima stabilita per le altre forme assicurative e previdenziali pubbliche.*
Riferimenti normativi: DM 19/09/1962 art. 15, DM 19/09/1962 art. 16, DM 19/09/1962 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)