Sez. L, Sentenza n. 2542 del 11/03/1987 (Rv. 451696 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - ENASARCO - ORFANI, ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI, DEL TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DI DETTO ENTE - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ DOPO IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ FINO AL VENTISEIESIMO ANNO - CONDIZIONI - GODIMENTO DI ALTRO TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI RIVERSIBILITÀ EROGATO DA ALTRO ENTE - CARATTERE OSTATIVO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE - ENASARCO - ORFANI, ISCRITTI A CORSI UNIVERSITARI, DEL TITOLARE DI PENSIONE DIRETTA A CARICO DI DETTO ENTE - DIRITTO ALLA PENSIONE DI RIVERSIBILITÀ DOPO IL COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ FINO AL VENTISEIESIMO ANNO - CONDIZIONI - GODIMENTO DI ALTRO TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI RIVERSIBILITÀ EROGATO DA ALTRO ENTE - CARATTERE OSTATIVO.*
Il presupposto di fatto per il riconoscimento, in favore degli orfani, iscritti a corsi universitari, del titolare di pensione diretta a carico dell'ENASARCO, del diritto a fruire della pensione di reversibilità dopo il compimento della maggiore età (con il limite massimo del compimento del ventiseiesimo anno) è costituito - oltre che dalla Mancanza di un lavoro retribuito - anche dalla Mancanza di una qualsiasi ulteriore fonte di reddito; pertanto costituisce condizione ostativa al riconoscimento del beneficio suddetto il godimento di altro trattamento pensionistico di reversibilità erogato da un ente previdenziale diverso dall'ENASARCO (quale l'ENPAS o l'INPS). (V 3085/81, mass n 413651).*
Riferimenti normativi: Legge 02/02/1973 num. 12 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)