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Sez. 4, Sentenza n. 815 del 01/04/1971 Ud. (dep. 23/11/1971) Rv. 119344 - 01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - ASSUNZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - REVOCABILITA DEL PROVVEDIMENTO - REVOCA ESPLICITA - MOTIVAZIONE - NECESSITA - ORDINANZA DIBATTIMENTALE DI AMMISSIONE DI MEZZI ISTRUTTORI - SENTENZA CHE MOTIVATAMENTE ESCLUDA LA NECESSITA DELL'ASSUNZIONE - LEGITTIMITA.*
Stato
decisa il 1971-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/119344-01

PROVA PENALE - IN GENERE - AMMISSIONE - ASSUNZIONE - NECESSITA - ESCLUSIONE - REVOCABILITA DEL PROVVEDIMENTO - REVOCA ESPLICITA - MOTIVAZIONE - NECESSITA - ORDINANZA DIBATTIMENTALE DI AMMISSIONE DI MEZZI ISTRUTTORI - SENTENZA CHE MOTIVATAMENTE ESCLUDA LA NECESSITA DELL'ASSUNZIONE - LEGITTIMITA.*

Il giudice di primo grado o di appello puo, a richiesta o d'ufficio, ove lo reputi necessario, assumere nuove prove ma non e vincolato all'esecuzione del provvedimento, che - per il suo carattere tipicamente processuale - e revocabile sempre che, melius re perpensa, venga esclusa la necessita di ammissione dei nuovi mezzi istruttori. Della revoca deve darsi, quando sia esplicita, congrua motivazione, come per qualsiasi provvedimento giurisdizionale. Nessun contrasto si puo pero ravvisare tra un'ordinanza dibattimentale che ammette dei mezzi istruttori e la successiva sentenza che motivatamente esclude la necessita di esecuzione dei medesimi.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 457, Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)