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Sez. 1, Sentenza n. 13642 del 20/10/1986 Ud. (dep. 03/12/1986) Rv. 174502 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - REVOCA IMPLICITA DI ORDINANZA AMMISSIVA DI UN MEZZO DI PROVA - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE: OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1986-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/174502-01

IMPUGNAZIONI PENALI - APPELLO - FACOLTÀ DEL GIUDICE DI APPELLO - RINNOVAZIONE DEL DIBATTIMENTO - IN GENERE - REVOCA IMPLICITA DI ORDINANZA AMMISSIVA DI UN MEZZO DI PROVA - POSSIBILITÀ - CONDIZIONE: OBBLIGO DI ADEGUATA MOTIVAZIONE.*

Il giudice del merito - nell'Esercizio del suo potere discrezionale attinente all'ammissione dei mezzi di prova da lui ritenuti rilevanti ai fini dell'accertamento della verità può revocare, anche implicitamente - e, quindi, anche non dandovi esecuzione - una precedente ordinanza ammissiva di un mezzo di prova, purché dalla motivazione addotta per giustificare il suo convincimento in ordine agli elementi di fatto formanti oggetto del mezzo di prova non eseguito emergano le ragioni per le quali lo stesso giudice ha ritenuto di non dare esecuzione a un mezzo di prova già ammesso - (fattispecie in tema di rinnovazione del dibattimento). (V mass n 146862; (Conf mass n 172187; (Conf mass n 119344; (Conf mass n 107265).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 520

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)