Sez. L, Sentenza n. 1706 del 08/04/1989 (Rv. 462447 - 01)
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA - GEOMETRI - PENSIONE INDIRETTA DI INABILITÀ - LIMITAZIONI - CONTRASTO CON IL TRATTATO C.E.E. - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROFESSIONISTI - PREVIDENZA - GEOMETRI - PENSIONE INDIRETTA DI INABILITÀ - LIMITAZIONI - CONTRASTO CON IL TRATTATO C.E.E. - ESCLUSIONE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Le Disposizioni degli artt. 4, lett. B), 7, terzo comma, e 26 della legge 20 ottobre 1982 n. 773 (sulla riforma della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei Geometri), in virtù delle quali, nel caso di geometra che si sia iscritto alla cassa dopo il compimento dei quarant'anni di età e che non abbia maturato dieci anni d'iscrizione e contribuzione, è escluso il diritto del coniuge e dei figli superstiti del professionista (deceduto nella vigenza della legge predetta) alla pensione indiretta d'inabilità, non sono in contrasto con alcuna norma del trattato C.e.E. Nè sono sospettabili d'illegittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione. (V 132/84, Corte cost).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 36, Costituzione art. 38, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 4 CORTE COST., Legge 20/10/1982 num. 773 art. 7, Legge 20/10/1982 num. 773 art. 26
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)