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Sez. 1, Sentenza n. 5494 del 12/04/2001 (Rv. 545884 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA | Contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito prima del fallimento - Dichiarazione di scioglimento da parte del Curatore - Effetti - Retroattività e definitività - Sussistenza - Caducazione "ab origine" della promessa di vendita - Conseguenze.
Stato
decisa il 2001-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545884-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - VENDITA - NON ESEGUITA

Avuto riguardo al contratto atipico improntato alla specie "do ut facias" (cessione di terreno in cambio della costruzione di un edificio con coevo affidamento all'altro contraente dell'appalto per la costruzione delle unità abitative) qualora, dichiarato il fallimento, di tale ultima parte il curatore fallimentare opti, ex art. 72 comma quarto legge fall., a favore dello scioglimento del contratto si deve reputare che la relativa dichiarazione abbia effetti più ampi di quelli scaturenti nel suddetto senso dalla dichiarazione di fallimento ed esplichi un'efficacia di caducazione della promessa di vendita fin dall'origine, facendola venire meno con effetti retroattivi e definitivi, equiparabili alle ipotesi di nullità o di risoluzione del suddetto contratto preliminare in cui si verifica il venir meno dell'originario titolo negoziale con effetto "ex tunc".

Riferimenti normativi: Regio Decr. 16/03/1942 num. 267 art. 72, Legge Falliment. art. 72

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)