Sez. 2, Sentenza n. 875 del 05/05/1967 (Rv. 327042 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIFFERENZA DAL LAVORO AUTONOMO - IN GENERE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Ai fini della distinzione tra il rapporto di lavoro autonomo (locatio operis) e il rapporto di lavoro subordinato (locatio operarum), e censurabile in Cassazione soltanto la Determinazione dei criteri astratti e generali da applicare al caso controverso, mentre costituisce apprezzamento di fatto insindacabile, se correttamente motivato, la valutazione da parte del giudice di merito delle circostanze concrete, che possono far rientrare il rapporto nell'uno o nell'altro schema negoziale. (450'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)