Sez. 6, Sentenza n. 21112 del 02/03/2006 Ud. (dep. 19/06/2006) Rv. 234587 - 01
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE | Indebita percezione di erogazioni a danni dello Stato - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche - Ambito di applicazione - Erogazioni di natura assistenziale - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - TRUFFA - CIRCOSTANZE AGGRAVANTI - IN GENERE
Non è configurabile il reato di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter cod. pen.), né quello di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis cod. pen.), bensì eventualmente quello di truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma secondo, numero 1, cod.pen.), nella condotta di chi, mediante false dichiarazioni sulla propria situazione patrimoniale, ottenga l'erogazione dell'indennità da "reddito minimo d'inserimento" prevista dal D.Lgs. 18 giugno 1998 n. 237. Ciò in quanto le erogazioni pubbliche di natura assistenziale non possono ricomprendersi tra le "erogazioni pubbliche" prese in considerazione dalle norme incriminatrici di cui agli artt. 316 ter e 640 bis cod.pen., riferendosi queste ultime esclusivamente alle erogazioni di carattere economico-finanziario previste a sostegno delle attività economiche e produttive. (Nella fattispecie, la Corte, accogliendo il ricorso del procuratore generale, ha quindi annullato con rinvio la sentenza di secondo grado che aveva ravvisato il meno grave reato di cui all'articolo 316 ter cod. pen., riqualificando l'originaria contestazione ex articolo 640, comma secondo, numero 1, cod. pen., ritenuta dal giudice di primo grado).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 316 ter, Cod. Pen. art. 640 com. 2 n. 1, Cod. Pen. art. 640 bis
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)