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Sez. 2, Sentenza n. 4413 del 10/07/1980 (Rv. 408286 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - DECORRENZA - CONTESTAZIONI SULL'AN E SUL QUANTUM E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - ININFLUENZA.*
Stato
decisa il 1980-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408286-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - MORATORI - DECORRENZA - CONTESTAZIONI SULL'AN E SUL QUANTUM E CONSEGUENTE ACCERTAMENTO GIUDIZIALE - ININFLUENZA.*

A norma dell'art 1224 cod civ, nelle obbligazioni che hanno per oggetto somme di denaro, gli interessi legali sono dovuti dal giorno della mora, cioe - salvi i casi di mora ex se - dalla data dell'intimazione o dalla richiesta di adempimento. L'insorgere di contestazioni sull'an o sul quantum ed il conseguente accertamento giudiziale non modificano tale decorrenza e gli interessi, per l'effetto retroattivo della sentenza dichiarativa, decorrono, sulla somma che sia stata accertata come dovuta, dal giorno in cui sia avvenuta la Costituzione in mora del debitore. (Conf 451/78, mass n 389750).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1219, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)