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Sez. 3, Sentenza n. 12354 del 05/12/1997 (Rv. 510744 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE | Mancata comparizione dell'appellante - Disciplina ex art. 348 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1997-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510744-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - APPELLO - UDIENZA DI DISCUSSIONE

La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile con riguardo sia al giudizio di primo grado, sia a quello d'appello, si applica anche alle controversie assoggettate al rito del lavoro, regolato dalla legge 11 agosto 1973 n. 533, nonostante la specialità del rito da questa introdotto. Consegue che ai sensi dell'art. 348 cod. proc. civ. anche in tali controversie la mancata comparizione dell'appellante alla udienza di cui all'art. 347 cod. proc. civ. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di una nuova udienza da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi della mancata comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)