diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5839 del 25/05/1993 (Rv. 482487 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Udienza di discussione | Mancata comparizione dell'appellante - Disciplina ex art. 348 cod. proc. civ. - Applicabilità.
Stato
decisa il 1993-05-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/482487-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Udienza di discussione

La disciplina dell'inattività delle parti dettata dal codice di procedura civile, con riguardo sia al giudizio di primo grado che a quello di appello, si applica anche alle controversie individuali di lavoro regolate dalla legge 11 agosto 1973, n. 533, non ostandovi la specialità del rito da questa introdotto, né i principi cui essa si ispira. Consegue che, ai sensi dell'art. 348, primo comma cod. proc. civ., anche in tali controversie, la mancata comparizione dell'appellante all'udienza di cui all'art. 437 cod. proc. civ. non consente la decisione della causa nel merito, ma impone la fissazione di nuova udienza, da comunicarsi nei modi previsti, nella quale il ripetersi di tale difetto di comparizione comporta la dichiarazione di improcedibilità dell'appello.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 348, Legge 11/08/1973 num. 533 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)