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Sez. 3 - , Sentenza n. 16516 del 11/03/2021 Cc. (dep. 30/04/2021) Rv. 281607 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Provvedimento coercitivo relativo a più imputazioni - Limitazione dell'impugnazione ad alcune soltanto di esse - Interesse all'impugnazione - Sussistenza - Ragione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2021-03-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281607-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

Il soggetto sottoposto a custodia cautelare ha interesse a ricorrere avverso un provvedimento restrittivo della libertà personale anche nel caso in cui il gravame sia limitato ad una sola delle imputazioni, poiché il venir meno del titolo della custodia, anche se con riferimento esclusivo a una delle accuse, pur senza incidere sull'assoggettamento del medesimo alla misura cautelare a causa del mantenimento del provvedimento restrittivo in relazione ad altri reati, rende meno gravosa la posizione difensiva e consente il riacquisto della libertà nel caso in cui il titolo legittimante l'applicazione della misura venga meno, per qualsiasi motivo, in ordine agli altri reati.(Fattispecie relativa all'accoglimento del ricorso avverso l'impugnata ordinanza quanto ai reati fine, a fronte del rigetto in relazione invece alla contestazione del reato associativo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)