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Sez. 3, Sentenza n. 47593 del 15/10/2024 Cc. (dep. 30/12/2024) Rv. 287275-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE | Provvedimento relativo a più reati - Omessa valutazione degli elementi forniti dalla difesa inerenti alcuni dei reati - Annullamento parziale del provvedimento - Validità della restante parte del provvedimento - Sussistenza - Ragioni - Eccezioni.
Stato
decisa il 2024-10-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/287275-02

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - MOTIVAZIONE

In tema di misure cautelari personali, l'omessa valutazione, nell'ordinanza genetica relativa a una pluralità di reati, di "elementi forniti dalla difesa" comporta, ex art. 292, comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., il suo annullamento, limitato ai fatti-reato cui si riferiscono tali elementi favorevoli, senza inficiarne la validità con riguardo ai restanti addebiti, non vigendo nell'ordinamento il principio di indissolubilità dell'ordinanza cautelare. (In motivazione, la Corte ha aggiunto che permane, per converso, l'inscindibilità tra i fatti per cui è stato disposto l'annullamento e quelli per cui l'ordinanza è stata confermata nel solo caso in cui questi ultimi non siano configurabili, o non siano perseguibili, in conseguenza della caducazione del titolo nella parte relativa ai primi).

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 com. 2 lett. CBIS, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)